In breve: architetti e ingegneri hanno codici ATECO diversi a seconda della specializzazione. La scelta corretta incide sulla cassa previdenziale (Inarcassa), sul coefficiente di redditività forfettario e sugli adempimenti obbligatori.

Aprire la Partita IVA come architetto o ingegnere richiede una scelta fondamentale: il codice ATECO. Con la classificazione ATECO 2025, i codici della divisione 71 (“Attività degli studi di architettura e d'ingegneria”) sono stati confermati e in parte riorganizzati. Vediamo quali sono, come sceglierli e quali conseguenze hanno su fisco e previdenza.

I codici ATECO 2025 per architetti

L'attività professionale di architetto rientra nel codice:

Codice Descrizione
71.11.00 Attività degli studi di architettura

Questo codice comprende la progettazione architettonica di edifici, la pianificazione urbanistica, l'architettura del paesaggio e le consulenze tecniche legate alla progettazione. Rientra qui anche l'attività di interior design svolta da architetti iscritti all'Albo.

Se l'architetto svolge anche attività di direzione lavori o progettazione strutturale, il codice 71.11.00 rimane comunque quello principale, purché l'attività prevalente sia la progettazione architettonica.

I codici ATECO 2025 per ingegneri

Per gli ingegneri la classificazione è più articolata, con due codici principali:

Codice Descrizione
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Il codice 71.12.10 è quello più utilizzato dai liberi professionisti: copre la progettazione civile, industriale, meccanica, elettrica, elettronica e ambientale. È il codice giusto per l'ingegnere che lavora come singolo professionista o in uno studio associato.

Il codice 71.12.20, invece, si applica quando l'attività è organizzata come ingegneria integrata, ovvero progetti chiavi in mano che combinano progettazione, gestione e supervisione. È tipico di società di ingegneria più strutturate.

Geometri e altre figure tecniche

I geometri hanno un codice ATECO distinto: scopri i codici per geometri. Chi opera nel settore dell'edilizia (impresa edile, non progettazione) utilizza codici completamente diversi nella sezione F della classificazione ATECO.

Inarcassa: la cassa previdenziale di architetti e ingegneri

Architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi Albi professionali sono obbligati all'iscrizione a Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti), a condizione che:

  • siano iscritti all'Albo professionale
  • esercitino la libera professione con Partita IVA
  • non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. dipendenti)

Attenzione: l'iscrizione a Inarcassa esonera dal versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. Se però l'ingegnere o architetto è anche dipendente, versa solo il contributo integrativo Inarcassa (4%) e i contributi previdenziali vanno all'INPS.

I contributi Inarcassa si compongono di:

Contributo Aliquota 2026 Base di calcolo
Soggettivo 14,5% Reddito professionale netto
Integrativo 4% Volume d'affari IVA (addebitato in fattura)
Di maternità Fisso Importo annuale fisso (circa € 90)

Regime forfettario per architetti e ingegneri

Architetti e ingegneri possono accedere al regime forfettario (ricavi fino a € 85.000 annui) con un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che il 78% del fatturato viene considerato reddito imponibile, mentre il restante 22% è forfettariamente dedotto come spese.

Esempio: fatturato annuo € 50.000 → reddito imponibile 78% = € 39.000

Contributo soggettivo Inarcassa: € 39.000 × 14,5% = € 5.655

Imposta sostitutiva 15%: € 5.001,75 (su reddito al netto dei contributi)

Il coefficiente del 78% è tra i più alti previsti dal regime forfettario, il che rende la deduzione forfettaria delle spese piuttosto limitata. Per chi ha costi elevati (software, collaboratori, trasferte), potrebbe essere più conveniente il regime ordinario. Per una simulazione personalizzata, usa la calcolatrice forfettario.

Studio associato o STP: quale codice ATECO?

Se due o più professionisti decidono di costituire uno studio associato, il codice ATECO resta lo stesso dell'attività svolta (71.11.00 per architetti, 71.12.10 per ingegneri). Lo studio associato non è una società: è un'associazione tra professionisti con Partita IVA propria.

Nel caso di una Società tra Professionisti (STP), costituita come SRL o SAS, il codice ATECO è sempre quello dell'attività prevalente, ma cambiano gli adempimenti societari e il regime previdenziale dei singoli soci.

Errori comuni nella scelta del codice

  • Usare il codice 74.10.10 (attività di design) per un architetto: è sbagliato se l'attività principale è la progettazione architettonica e non il design industriale o di prodotto
  • Scegliere 71.12.20 come singolo professionista: l'ingegneria integrata presuppone un'organizzazione strutturata, non un singolo freelance
  • Dimenticare il codice secondario: se un ingegnere svolge anche consulenza tecnica (es. perizie), può aggiungere un codice ATECO secondario senza costi aggiuntivi

Attività correlate

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Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza fiscale o professionale. Si consiglia di verificare sempre con il proprio commercialista o con l'Ordine professionale di appartenenza.