In breve: il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha ridisegnato in modo significativo le divisioni 41, 42 e 43 del settore costruzioni. Imprese edili, elettricisti, idraulici e installatori di impianti fotovoltaici devono verificare se il proprio codice è cambiato e, in caso positivo, aggiornarlo presso la Camera di Commercio tramite Comunicazione Unica. Usa lo strumento Confronto ATECO per controllare in pochi secondi.

Perché l’ATECO 2025 ha cambiato la classificazione dell’edilizia

L’edilizia è uno dei settori che ha subito le modifiche più rilevanti nella transizione da ATECO 2007 ad ATECO 2025. La revisione, coordinata da ISTAT con il supporto di Eurostat, ha recepito le trasformazioni strutturali avvenute nel mondo delle costruzioni nel corso degli ultimi quindici anni: l’esplosione degli interventi di efficienza energetica, la diffusione del fotovoltaico residenziale e industriale, la crescita delle ristrutturazioni finanziate da incentivi fiscali come il Superbonus, e la sempre maggiore specializzazione delle imprese impiantistiche.

La logica di fondo della nuova classificazione è distinguere in modo più preciso tra le diverse tipologie di lavoro edile: non basta più sapere che un’impresa “fa costruzioni”, occorre capire se si tratta di costruzione ex novo, ristrutturazione, installazione impianti elettrici, impianti termici, impianti di condizionamento o sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Per le imprese già attive con codici ATECO 2007, questa revisione ha implicazioni concrete: in alcuni casi il codice è rimasto simile ma con una diversa denominazione, in altri casi è stato suddiviso in più codici specifici, e in altri ancora sono stati introdotti codici del tutto nuovi per attività che in precedenza venivano classificate in modo approssimativo.

Tabella di confronto: codici ATECO 2007 vs 2025 per edilizia e costruzioni

Di seguito la tavola di confronto per i codici più utilizzati nelle divisioni 41 (costruzione di edifici), 42 (ingegneria civile) e 43 (lavori di costruzione specializzati). I codici contrassegnati con “NUOVO” non esistevano in ATECO 2007 e sono stati introdotti ex novo.

Codice 2007 Descrizione 2007 Codice 2025 Descrizione 2025
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 41.20.10 Costruzione di edifici residenziali
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 41.20.20 Costruzione di edifici non residenziali
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
— Non esisteva 43.21.02 NUOVO Installazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici (domotica)
— Non esisteva (era incluso in 43.21.01) 43.21.03 NUOVO Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 43.22.01 Installazione di impianti idraulici e di riscaldamento
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria 43.22.02 Installazione di impianti di condizionamento dell’aria e di refrigerazione
43.99.01 Lavori di impermeabilizzazione 43.99.01 Lavori di impermeabilizzazione
43.31.00 Intonacatura 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

Caso specifico — Fotovoltaico: se nel 2007 installavi impianti fotovoltaici utilizzando il codice 43.21.01 (impianti elettrici generici), con ATECO 2025 dovresti valutare il passaggio al nuovo codice 43.21.03 dedicato agli impianti da fonti rinnovabili. La Camera di Commercio può richiedere l’aggiornamento se questa è diventata la tua attività prevalente.

Come verificare se il tuo codice è cambiato

Il modo più semplice e immediato per verificare se il tuo vecchio codice ATECO 2007 è stato modificato, suddiviso o sostituito è utilizzare lo strumento Confronto ATECO disponibile gratuitamente su questo sito. Inserisci il tuo codice 2007 e il sistema mostra il corrispondente codice 2025 con la tabella di equivalenza ufficiale ISTAT.

In alternativa, puoi consultare la tavola di raccordo ufficiale ISTAT scaricabile dal sito istat.it, che mappa tutti i 1.224 codici ATECO 2007 verso i corrispondenti codici ATECO 2025. Tuttavia, questo documento in formato Excel richiede una lettura manuale e non è sempre di facile interpretazione per chi non conosce la struttura delle classificazioni statistiche.

Un terzo canale è il Registro delle Imprese: nella visura camerale della tua impresa trovi il codice ATECO attuale. Se la visura riporta ancora un codice della serie 2007, significa che il sistema camerale non ha ancora aggiornato automaticamente la tua posizione e potrebbe essere necessario presentare una comunicazione.

Procedura per aggiornare il codice ATECO in Camera di Commercio

L’aggiornamento del codice ATECO presso il Registro delle Imprese avviene tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), lo sportello digitale unificato che raccoglie le comunicazioni destinate a Camera di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. La procedura è interamente telematica e non richiede la presenza fisica allo sportello.

I passaggi principali sono i seguenti:

  1. Accedi a Telemaco (il portale di Infocamere) oppure delega un commercialista o un CAF abilitato alla presentazione telematica.
  2. Compila il modello S2 (per le società) o il modello I2 (per le ditte individuali) indicando la variazione del codice ATECO nella sezione relativa all’attività prevalente o secondaria.
  3. Allega la documentazione eventualmente richiesta dalla Camera di Commercio locale (in genere non è necessario allegare nulla per una semplice variazione di codice).
  4. Firma digitalmente la pratica e inviala tramite ComUnica. Il costo è di circa 17 euro di diritti di segreteria per le ditte individuali, più bollo virtuale se dovuto.
  5. Ricevi la conferma dell’iscrizione della variazione entro i tempi previsti dal Registro delle Imprese (di norma pochi giorni lavorativi).

Se gestisci una ditta individuale con partita IVA, ricorda che il codice ATECO presso l’Agenzia delle Entrate va aggiornato separatamente tramite il modello AA9 (variazione dati), disponibile online sul sito dell’Agenzia o consegnabile fisicamente allo sportello. La comunicazione alla Camera di Commercio e quella all’Agenzia delle Entrate sono indipendenti tra loro.

Impatto sul regime forfettario: il coefficiente dell’86%

Le imprese edili e gli artigiani del settore costruzioni che aderiscono al regime forfettario devono prestare attenzione al coefficiente di redditività associato al proprio codice ATECO. Per la maggior parte delle attività delle divisioni 41, 42 e 43, il coefficiente applicabile è dell’86%, uno dei più elevati tra tutte le categorie.

Esempio: elettricista in regime forfettario — Fatturato annuo € 60.000 — Coefficiente 86%

Reddito imponibile: € 60.000 × 86% = € 51.600

Imposta sostitutiva 15%: € 7.740 (oppure 5% per i primi 5 anni)

Un coefficiente dell’86% significa che solo il 14% del fatturato viene considerato come “spesa forfettizzata” deducibile. Questo rende il regime forfettario meno conveniente per un elettricista o un idraulico che sostiene costi reali significativi (materiali, attrezzature, carburante, subappalti) rispetto a un consulente o un professionista che lavora prevalentemente con il proprio tempo. Prima di aderire al forfettario, è fondamentale fare una simulazione realistica con la calcolatrice forfettario.

Il limite massimo di ricavi per il regime forfettario nel 2026 è fissato a € 85.000 annui. Per le imprese edili che lavorano su cantieri di medie dimensioni questo tetto può essere raggiunto rapidamente, rendendo necessaria la valutazione di regimi alternativi.

Nuovi codici ATECO 2025 specifici per l’edilizia

Oltre alla riorganizzazione dei codici esistenti, ATECO 2025 ha introdotto alcune categorie specifiche per attività che in precedenza mancavano di una classificazione dedicata o venivano inglobate in categorie più ampie:

  • 43.21.03 — Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: nato per rispondere alla crescita esponenziale del fotovoltaico residenziale e dei sistemi di accumulo. Include installazione di pannelli solari, inverter, sistemi di accumulo a batteria.
  • 43.21.02 — Installazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici: copre la domotica, i sistemi di gestione intelligente dell’energia (BEMS), i sistemi di controllo degli accessi integrati nell’impianto elettrico.
  • 43.22.02 — Installazione di impianti di condizionamento dell’aria e di refrigerazione: separato dal vecchio codice degli idraulici, riflette la crescente specializzazione degli installatori di climatizzatori (split, VRF, pompe di calore).

Se la tua attività principale è ormai l’installazione di impianti fotovoltaici e il tuo codice attuale è ancora il generico 43.21.01, potresti avere interesse a valutare l’aggiunta del codice 43.21.03 come attività prevalente o principale, poiché una classificazione più precisa facilita l’accesso a bandi, finanziamenti e qualificazioni SOA specifiche del settore.

Domande frequenti (FAQ)

Sono un elettricista con codice 43.21.01 dal 2007: devo cambiarlo?

Se la tua attività principale è ancora l’installazione di impianti elettrici tradizionali in edifici, il codice 43.21.01 è rimasto in ATECO 2025 con una denominazione quasi identica, quindi tecnicamente non devi aggiornarlo. Tuttavia, se svolgi prevalentemente installazioni fotovoltaiche o domotica, valuta l’aggiunta dei nuovi codici dedicati.

Cosa succede se non aggiorno il codice ATECO?

Non ci sono sanzioni immediate per il mancato aggiornamento del codice, ma un codice obsoleto o impreciso può creare problemi in sede di: accesso a finanziamenti e bandi pubblici (molti richiedono codici ATECO specifici), qualificazioni SOA, certificazioni di categoria e apertura di rapporti bancari. È buona prassi mantenere il codice allineato all’attività realmente svolta.

Posso avere più codici ATECO nella stessa impresa?

Sì. Il Registro delle Imprese distingue tra codice ATECO prevalente (quello che rappresenta l’attività principale per fatturato) e codici secondari. Un’impresa edile può avere come prevalente il 41.20.10 (costruzione edifici residenziali) e come secondari il 43.21.01 (impianti elettrici) e il 43.22.01 (impianti idraulici). Nel regime forfettario, tuttavia, ai fini del coefficiente si considera sempre il codice prevalente.

Il cambio di codice ATECO comporta variazioni nei contributi INPS?

Il codice ATECO non influisce direttamente sull’aliquota contributiva INPS, che dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza (artigiani, commercianti, gestione separata). Tuttavia, se un cambio di codice ATECO comporta un cambio di categoria economica (ad esempio da artigiano a commerciante), potrebbe essere necessario aggiornare anche l’iscrizione INPS.

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Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza fiscale, legale o professionale. La classificazione ATECO corretta dipende dall’attività concretamente svolta. Verifica sempre con il tuo commercialista o con la Camera di Commercio competente prima di procedere a qualsiasi modifica.